Art. 6.
(Struttura e indicazioni programmatiche).

      1. Il sistema educativo è ordinato in cicli aventi natura didattica e non organizzativa, per ognuno dei quali sono apprestati piani di studio e indicazioni programmatiche introdotti, innovati o confermati con apposito decreto legislativo adottato in attuazione di una delega al Governo. I cicli sono ripartiti in: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola primaria, un ciclo per la scuola secondaria di primo grado e due cicli per la scuola secondaria di secondo grado.

 

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      2. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. Le indicazioni programmatiche definiscono per anno, per ciclo e per disciplina gli obiettivi generali e specifici nonché i contenuti di apprendimento e di insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. Le indicazioni programmatiche costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del proprio curricolo.
      3. I piani di studio e le indicazioni programmatiche possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla base di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, al fine di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
      4. I piani di studio, nel rispetto dell'autonomia riservata alle istituzioni di istruzione e di formazione, prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.